
Settembre 1970 in Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il disciplinare di produzione dei vini DOC “Barbera d’Alba”. Tale denominazione è riservata ai vini “Barbera d’Alba” e “Barbera d’Alba superiore”. Per quanto riguarda la base ampelografica questa deve consistere dall’85% al 100% di Barbera in purezza e per un massimo del 15% è ammesso il Nebbiolo.
Curiosità? Le operazioni di invecchiamento del vino DOC Barbera d’Alba devono essere ottenute all’interno delle province di Cuneo, Torino ed Asti. Il Barbera d’Alba superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 12 mesi di cui 4 in legno e la sua commercializzazione è ammessa soltanto a partire dal 1° novembre dell’anno successivo a quello della raccolta delle uve.
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