Denominazione di Origine Controllata approvata con DPR nel 1968. Tale denominazione è riservata ai vini BARDOLINO – BARDOLINO CLASSICO – BARDOLINO CHIARETTO – BARDOLINO CLASSICO CHIARETTO – BARDOLINO CHIARETTO SPUMANTE – BARDOLINO NOVELLO E BARDOLINO CLASSICO NOVELLO.
I vini della DOC BARDOLINO devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni CORVINA VERONESE dal 35% all’80%🍇 è ammessa la presenza della varietà CORVINONE per un massimo del 20%, dal 10% al 40% RONDINELLA🍇 e MOLINARA per un massimo del 15%🍇. Possono inoltre essere utilizzate uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, ammessi alla coltivazione nella provincia di Verona, per un massimo del 20% del totale.
CURIOSITÀ? I vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare (2014 ultima modifica) sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la tradizionale pergoletta inclinata unilaterale aperta!
L’uso della specificazione “CLASSICO” è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate all’interno del territorio della zona di origine più antica, dunque comprendente in tutto o in parte i comuni di BARDOLINO, GARDA, LAZISE, AFFI, COSTERMANO, CAVAION!

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