I cosiddetti “influencer” possono davvero fare ciò che vogliono?

Girovagando per i vari profili social non ho potuto fare a meno di notare un dettaglio che agli occhi di molti può sembrare irrilevante, ma così non è! Se osserviamo gli influencer di settori quali abbigliamento, prodotti cosmetici, informatici, sportivi e potrei continuare all’infinito… questi, nel pubblicizzare un prodotto, senza ambiguità manifestano che si tratta di una collaborazione/sponsorizzazione. Se invece, ci accingiamo a vedere il modus operandi degli influencer del settore vitivinicolo, probabilmente ne troviamo uno su cento che dichiara la sponsorizzazione. Tutti che parlano di questa o di quella bottiglia di vino come se l’avessero appena acquistata da comune consumatore al supermercato o in enoteca, quando in realtà sotto c’è un accordo (mi auguro scritto) con l’azienda produttrice.

Perché? Per caso gli winelovers godono di un regime differente? Non credo proprio! Sicuramente da un lato vi è una dose di incertezza e inconsapevolezza, dall’altro lato una dose di presunzione di essere i “furbi del villaggio”.

Cerchiamo di dare qualche delucidazione!

È vero che non esiste ancora una legge ad hoc per il c.d. influencer marketing, ma vige comunque un principio normativo a cui si fa riferimento. Si tratta del “principio di trasparenza”, enunciato all’interno del Codice del Consumo. Quando l’influencer del caso, ad esempio, parla di quel Chianti Classico tralasciando la natura pubblicitaria di quel messaggio che vuole trasmettere, ricade nella fattispecie della pubblicità non trasparente!

Cosa ce ne importa? Bèh… si tratta di una pratica commerciale scorretta alla quale corrispondono importanti sanzioni pecuniarie. Lascio dunque a vostra discrezione quanta importanza dare!

Ci sono altri riferimenti normativi a cui bisogna fare cenno. Vi consiglio di andare a sbirciare il Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale (in particolare consiglio la lettura degli articoli 13-14-15 e 22). Al suo interno è stato integrato un quadro normativo molto significativo, emanato nel 2016 dall’ Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), il c.d. Digital Chart.

Questo codice fornisce le indicazioni utili per il rispetto della normativa pubblicitaria attraverso le nuove forme di comunicazione commerciale diffusa attraverso internet. Credete che le diciture “#adv; #advertising; #pubblicità” siano nate a caso?

Articolo 2 del Digital Chart

Nel caso in cui l’accreditamento di un prodotto o di un brand, posto in essere da celebrity, influencer, blogger, o altre figure simili di utilizzatori della rete che con il proprio intervento possano potenzialmente influenzare le scelte commerciali del pubblico, (di seguito, collettivamente, influencer), abbia natura di comunicazione commerciale, deve essere inserita in modo ben visibile nella parte iniziale del post o di altra comunicazione diffusa in rete una delle seguenti diciture:

“Pubblicità/Advertising”, o “Promosso da … brand/Promoted by … brand” o “Sponsorizzato da … brand/Sponsored by … brand”, o “in collaborazione con … brand/In partnership with … brand”; e/o nel caso di un post entro i primi tre hashtag, purché di immediata percezione, una delle seguenti diciture:
– “#Pubblicità; #Advertising”, o “#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by … brand”, o “#ad” unitamente a “#brand”.  

Nel caso di contenuti “a scadenza”, quali ad esempio le stories, una di tali diciture deve essere sovrapposta in modo ben visibile agli elementi visivi di ogni contenuto promozionale.

Nel diverso caso in cui il rapporto tra influencer e inserzionista non sia di committenza ma si limiti all’invio occasionale da parte di quest’ultimo di propri prodotti gratuitamente o per un modico corrispettivo, i post o altre comunicazioni diffuse in rete dall’influencer che citino o rappresentino tali prodotti dovranno contenere – in luogo delle avvertenze di cui sopra – un disclaimer del seguente tenore: – “prodotto inviato da … brand”, o equivalente.

Tornando al quesito iniziale dunque, la risposta è decisamente negativa!

Hai un accordo con l’azienda “x” per parlare dei suoi vini? Benissimo! Non ti costa nulla rispettare le pratiche di comunicazione commerciale e utilizzare uno degli hashtag richiesti dal codice suddetto!

La sponsorizzazione commerciale è una pratica che esiste da sempre, non è certo un’invenzione frutto dei social media, ma deve essere in ogni caso dichiarata!  Quindi cari influencer, winelovers o come preferite chiamarvi, siate trasparenti agli occhi di coloro che vi guardano e vi ascoltano. Il potenziale acquirente, il consumatore deve essere a conoscenza del fatto che si trova di fronte ad un vero e proprio messaggio pubblicitario così da poter porre in essere il suo acquisto CONSAPEVOLE!

Jessica Rossetti

2 Comments

  1. ma anche quando viene regalato un vino bisogna dichiararlo. sto studiando molto questa cosa. un pò di tempo fa ci sono rimasta molto male perche nel mondo della cosmetica e make up non veniva mai dichiarata una pubblicità e ho fatto un sacco di segnalazioni. Ora che sono un pò più su IG e soprattutto seguo persone che lavorano nel mondo del vino vedo un sacco di scorrettezze e non va bene

    1. Buon giorno Michela, purtroppo in materia c’è moltissima ignoranza da un lato e dall’altro troppa gente che se ne frega di lavorare correttamente. Per quanto riguarda la tua domanda, se ad esempio una cantina decide di inviarti in omaggio una bottiglia per fartela conoscere ed in cambio non ti chiede nulla e tu di tua spontanea volontà decidi di parlarne su IG o farne un post ecc… in questo caso non devi dichiarare nulla. Se invece ti mandano del vino ed in cambio ti chiedono di fare dei post o stories e quindi vi mettete d’accordo per una sorta di collaborazione in questo caso devi rendere trasparente la cosa con gli hastag previsti.

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