Disegno di legge 2535/2016 all’art. 29 si parla di AMBITI TERRITORIALI ed è disciplinato che per i vini a denominazione d’origine è consentito il riferimento a UNITÀ GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE, più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale delle uve🍇
Queste Unità Geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a Comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree Geografiche locali definite!
CURIOSITÀ? La lista delle UGA e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un elenco apposito!
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