Brevi accenni sulle indicazioni obbligatorie!
Che cosa si intende? Per “etichettatura” si intendono i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono
Diversa ma complementare è la “presentazione” , ossia qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.
Qualche disposizione generale! Innanzitutto sono previste le cosiddette INDICAZIONI OBBLIGATORIE e le INDICAZIONI FACOLTATIVE. Le indicazioni obbligatorie:
– devono figurare in una o più lingue ufficiali dell’UE;
– devono essere opposte sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente;
– alcune indicazioni obbligatorie non possono essere spezzate, ma indicate nello stesso lato del recipiente. Eccezioni sono fatte per lo stesso numero di lotto, il nome dell’importatore e la presenza di allergeni, che possono figurare anche in un campo visivo diverso;
– le indicazioni devono essere presentate in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall’insieme delle altre indicazioni e disegni.
L’ETICHETTATURA e la PRESENTAZIONE devono contenere le INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Vediamole in via generale:
- la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato VII, parte II. (es.vino, spumante, vino frizzante, mosto di uve)
Deroga: Tale designazione può essere omessa per i vini sulla cui etichetta figura il nome protetto di una Denominazione d’origine o di un’ indicazione geografica.
- per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta: l’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” e il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta
Deroga: Il riferimento alla DOP/IGP può essere omesso in due casi:
a. Se sull’etichetta figura la “menzione tradizionale”;
b. Se sull’etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta (ma solo in circostanze eccezionali da stabilirsi caso per caso).
- l’indicazione della provenienza
- l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore
- l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati
- nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.
- Il titolo alcolometrico volumico effettivo:
– E’ indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume.
– Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol» e può essere preceduto dai termini «titolo alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo» o dall’abbreviazione «alc».
– Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato sull’etichettatura in caratteri dell’altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.
Per maggiori dettagli è bene fare riferimento ai dettati normativi, nello specifico:
- Regolamento (CE) n° 607/2009, Capo IV
- Regolamento (CE) n° 1308/2013, dall’articolo 117 e seguenti
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