DOCG “MONTEFALCO SAGRANTINO” riconosciuta nel 1992, prima ancora DOC nel 1979
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Tale denominazione è riservata al vino rosso nelle tipologie “secco” e “passito” e deve essere ottenuto esclusivamente da uve “SAGRANTINO” .
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Il vino “Montefalco Sagrantino” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 33mesi – di cui per la tipologia “secco” almeno 12 mesi in botti di rovere!
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Questa DOCG non può essere immessa al consumo prima di aver effettuato un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia di almeno 4 mesi!
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Curiosità? Riguardo al confezionamento sono vietate confezioni delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino!
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Uno dei disciplinari più belli tra quelli che mi sono letta, e non perché abbia una forma o struttura diversa ma per l’attenzione su alcune restrizioni, sugli obblighi inerenti all’affinamento, al confezionamento… Mirato proprio a valorizzare il prodotto, ritengo che ci siano molti disciplinari che dovrebbero subire queste modifiche per garantire più qualità!

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